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La responsabilità penale del medico dopo la Legge Gelli


In data 1 aprile 2017 è entrata in vigore la legge n. 24 dell'8 marzo 2017 (c.d. "Legge Gelli") che ha modificato l'assetto in materia di responsabilità penale del medico, delineato dalla Legge n. 189 dell'8 novembre 2012 (c.d. "Legge Balduzzi"). La precedente disciplina (c.d. "Legge Balduzzi"), prevedeva che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve". La norma restringeva l'ambito di applicazione dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose ai soli casi in cui le condotte erano qualificate da colpa grave, anche se poste in essere in attuazione di direttive scientifiche. Tale limitazione della responsabilità del medico operava anche in caso di errori connotati da profili di negligenza o imprudenza. Il recente intervento legislativo (c.d. "Legge Gelli") incide significativamente sul controverso tema della responsabilità medica, introducendo una nuova fattispecie incriminatrice, ossia l'art. 590 sexies cod. pen. ("Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria"), rivolta unicamente agli operatori sanitari. Il vero rilievo della nuova disposizione consiste, tuttavia, nella "causa di non punibilità" inserita al secondo comma dell'art. 590 sexies cod. pen. che opera nel caso in cui "l'evento si sia verificato a causa di imperizia (…) quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto". Nella nuova causa di non punibilità non è più presente alcun riferimento alla colpa lieve, essendo indifferente, pertanto, il grado della colpa. Inoltre, le condotte negligenti e imprudenti sono implicitamente escluse dall'art. 590 sexies, co. 2 cod. pen., che richiede in modo espresso che l'evento si sia verificato a causa di imperizia. Pertanto, al fine dell'operatività della speciale causa di non punibilità, è necessaria la compresenza delle seguenti circostanze: i) l'evento si è verificato a causa di imperizia; ii) sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (come definite e pubblicate ai sensi di legge) ovvero, in mancanza di queste, le best practices clinico-assistenziali; iii) le raccomandazioni previste dalle linee guida sono adeguate alla specificità del caso concreto Occorre evidenziare, inoltre, che l'art. 6 della Legge Gelli ha abrogato espressamente l'art. 3, comma 1, della Legge Balduzzi ma, secondo la giurisprudenza di legittimità, per i fatti anteriori al 1 aprile 2017 può trovare ancora applicazione la più favorevole disposizione di cui all'abrogato art. 3, co. 1, della Legge Balduzzi.

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