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Incidenti Stradali: le nuove regole in tema di risarcimento


La legge annuale sulla concorrenza e sul mercato (L. 124/2017) ha sancito nuove regole in tema di risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali.

Danno biologico

Si è prevista l’introduzione di una tabella unica nazionale per tutte le macrolesioni (danni all’integrità fisica compresa tra dieci e cento punti percentuali di invalidità) che individui il valore pecuniario di ogni singolo punto tenuto conto dei coefficienti di variazione determinati dall’età del danneggiato.

Sarà prevista anche una tabella per le microlesioni (danni all’integrità fisica compresa tra 1 e punti percentuali di invalidità).

Il Giudice avrà la facoltà di aumentare il risarcimento del 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni nel caso in cui accerti che le stesse ledono aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato in maniera documentata e obiettivamente accertata o, nel caso di microlesioni, abbiano cagionato una sofferenza psico-fisica particolarmente intensa.

Per entrambe le tabelle è previsto l’aggiornamento Istat annuale.

Esami strumentali

Per il risarcimento delle lesioni di lieve entità è indispensabile l’accertamento con esami clinici strumentali obiettivi; in mancanza non viene risarcito il danno biologico.

Unica eccezione il caso in cui dal sinistro derivino lesioni visibili, come le cicatrici, in tal caso per il risarcimento è sufficiente il solo esame visivo.

Testimoni

Per il risarcimento dei danni che riguardano solo le cose, non le persone, il danneggiato deve indicare immediatamente i soggetti che hanno assistito all’incidente, se non lo fa non potrà chiamarli a testimoniare nell’eventuale causa che dovesse instaurare nei confronti della Compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento.

In ogni caso se il danneggiato nell’immediatezza non indica i testimoni la Compagnia glielo ricorderà con una raccomandata da inviare entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro. L’assicurato ha ulteriori 60 giorni per rispondere.

Restano ferme tre eccezioni alla condizione sopra esposta; qualora l’identificazione nell’immediatezza del fatto era oggettivamente impossibile, quando il testimone è identificato dalla polizia, quando il sinistro abbia cagionato danni (anche) alle persone del testimone.

Infine i testimoni possono essere valutati dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento quindi perdono il loro ruolo chiave.

La scatola nera

Si tratta di un dispositivo elettronico dotato di GPS che registra e memorizza molteplici dati con i quali descrive il comportamento tenuto dal conducente quando è alla guida e quindi anche quando si verifica un incidente.

Le rilevazioni della scatola nera hanno valore di prova piena al pari dei verbali della polizia stradale.

Il dispositivo che è portabile, non può essere disinstallato, manomesso o reso non funzionante dall’assicurato, che se contravviene al divieto perde il diritto allo sconto e deve restituire tutte le somme indebitamente risparmiate e rischia anche una denuncia per frode .

Frode sospetta

La legge sulla concorrenza annuale esonera le Compagnie di assicurazione dal rispettare le tempistiche per le offerte formali al danneggiato, previste dal codice delle assicurazioni, ogniqualvolta dall’esame della banca dati sinistri emergano almeno due parametri di significatività che alimentano il sospetto di frode, che l’Ivass (Istituto di Vigilanza Assicurazioni) deve definire con apposito provvedimento.

Gli elementi sintomatici di frode, oltre che dall’archivio informatico potranno essere ricavati anche da una perizia che documenti l’incongruenza del danno dichiarato oppure dai dispositivi elettronici eventualmente sul mezzo incidentato.

Tempi per fare causa

Se l’assicurazione rifiuta indebitamente di fare un’offerta di risarcimento al danneggiato, quest’ultimo può citarla in giudizio solo dopo aver ricevuto dalla compagnia le determinazioni conclusive in ordine al sinistro o, in difetto, dopo che siano decorsi 60 giorni di sospensione dalla procedura. Il danneggiato mantiene comunque il diritto di accesso agli atti fatti salvi i casi in cui sia stata presentata denuncia o querela.

Cessione del credito ai carrozzieri

Il danneggiato potrà cedere il credito vantato nei confronti dell’assicurazione al carrozziere che riparerà l’auto senza chiedere nulla al cliente ma si rivolgerà direttamente alla Compagnia competente. In tal caso la riparazione precede sempre l’indennizzo e sarà inevitabile l’emissione di fattura.

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