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TESTAMENTO BIOLOGICO – CONSENSO INFORMATO

In data 16.1.2018 è stata pubblicata la legge n. 219/2017 contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. La legge entrerà in vigore il 31 gennaio 2018.

Il Legislatore ha stabilito che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Ogni persona deve essere informata in modo completo, aggiornato e comprensibile sulle diagnosi, le prognosi, i benefici ed i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari nonché riguardo alle possibili alternative ed alle eventuali conseguenze del rifiuto o della rinuncia a questi ultimi. Il consenso informato deve essere documentato in forma scritta oppure attraverso videoregistrazioni o, per le persone con disabilità, attraverso dispositivi che consentano loro di comunicare.

Il consenso informato deve essere allegato alla cartella clinica ed al fascicolo sanitario obbligatorio.

Con le stesse modalità il paziente può revocare il consenso prestato in qualsiasi momento.

Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico ivi compresi quelli necessari alla sua sopravvivenza. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente restando esente da responsabilità civile o penale.

Il paziente non può invece pretendere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali e di fronte a tali richieste il medico non ha alcun obbligo professionale.

In caso di pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o revoca del consenso, e garantire un’appropriata terapia del dolore astenendosi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione di cure o trattamenti sproporzionati.

Il medico ed il paziente possono stabilire una pianificazione delle cure in caso di patologia cronica o invalidante o caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione con prognosi infausta: in questo caso il paziente, e con il suo consenso i familiari, ovvero la parte dell’unione civile o convivente o una persona di fiducia, devono essere adguatamente informati sul possibile evolversi della patologia in atto e sulle sue prospettive di vita e deve espiremere il proprio cosnenso scritto rispetto a quanto proposto dal medico, nonché le proprie intenzioni per il futuro ed eventualmente indicare un fiduciario ad hoc.

La persona minore di età o incapace deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la propria volontà.

In tali casi il consenso sarà così prestato:

- per il minore dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore tenuto conto dell’età e del grado di maturità;

- per l’interdetto dal tutore sentito ove possibile l’interdetto;

- per l’inabilitato (cioè colui che ha una capacità d’agire parzialmente limitata) il consenso può essere espresso dallo stesso;

- per chi è soggetto ad amministrazione di sostegno il consenso deve essere espresso dall’amministratore di sostegno tenuto conto della volontà del beneficiario conformemente al grado di capacità di intendere.

Nell’ ipotesi in cui non vi siano disposizioni anticipate di trattamento ove il legale rappresentante della persona interdetta, inabilitata, l’amministratore di sostegno o il legale rappresentante del minore rifiutino le cure proposte contro il parere del medico la decisione deve essere rimessa al giudice tutelare su iniziativa del legale rappresentante della persona interessata.

In buona sostanza ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, previa acquisizione di informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, o rifiuto o consenso, attraverso le DAT Disposizioni Anticipate di Trattamento.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero tramite scrittura privata consegnata dal disponente presso strutture sanitarie o presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza che procederà all’annotazione in apposito registro ove istituito.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, da imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Le DAT possono essere espresse anche attraverso videoregistrazioni o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Le DAT possono essere modificate, rinnovate o revocate con le medesime forme in ogni momento; se per ragioni di urgenza ciò non fosse possibile si può procedere alla revoca con dichiarazione verbale raccolta o viedoregistrata da un medico assistito da due testimoni.

Il medico è tenuto a rispettare le DAT che potranno essere disattese in toto o parzialmente solo ove siano palesemente incongrue o non rispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di migliorare la qualità della vita del disponente.

Il disponente può anche indicare una persona di fiducia che faccia le proprie veci nella relazione con il medico o le strutture sanitarie.

La nomina del fiduciario avviene con la sottoscrizione da parte dello stesso delle DAT o con atto successivo ad esse allegato.

La rinuncia alla nomina deve avvenire con atto scritto comunicato al disponente che può anche revocare l’incarico al fiduciario in ogni momento senza motivazione.

Se le DAT non contengono l’indicazione di un fiduciario o questo sia deceduto, divenuto incapace, o vi abbia rinunciato restano valide le DAT e in caso di necessità il giudice tutelare provvederà alla nomina di un amministratore di sostegno.

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